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Ordinanza — n. 5220/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and specific lack of grounds regarding sentencing denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Napoli inadmissible, confirming his conviction for the offense under Article 73 of Legislative Decree 159/2011. Napoli argued for a violation of Article 62-bis of the Penal Code and a defect in reasoning regarding the denial of a benefit, but the court found these grounds manifestly unfounded and specific. The court ruled that the lower court's factual assessment regarding the defendant's negative personality and lack of positive elements was non-appealable in terms of motivation, leading to the dismissal of the appeal and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and specific, as the trial court's factual judgment on sentencing benefits is non-appealable in terms of motivation provided it is non-contradictory and accounts for relevant elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded specific grounds sentencing benefit non-appealable motivation negative personality costs of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Massimiliano Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 62-bis cod. pen
159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI MASSIMILIANO nato a TRAPANI il 04/10/1973 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Massimiliano Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome aspecifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell'imputato del quale sono stati richiamati i plurimi precedenti, in una con l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estenso