Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding mitigation vs recidivism balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Geraci's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize a more favorable judgment between generic mitigating circumstances and recidivism. The appellant argued for a balance favoring mitigation, but the appellate court had explicitly denied this based on statutory prohibitions and established case law. The Supreme Court upheld this decision, citing precedent that such statutory derogations do not create manifest disproportionality and that the appellant's cooperation was already accounted for in sentencing benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The question of illegality regarding the prohibition of balancing generic mitigating circumstances against recidivism is manifestly unfounded because the statutory derogation refers to a common circumstance and does not cause manifest disproportionality in the punitive treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI ALFREDO nato a PALERMO il 07/09/1979 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Alfredo Geraci ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta l'omessa motivazione in punto di riconoscimento di un più favorevole giudizio di valenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva; considerato che il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha (p. 4 della sentenza impugnata) espressamente negato il giudizio di prevalenza in virtù dell'espresso divieto di legge di cui all'art. 99, comma 4 cod. proc. pen. e che tale affermazione è in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati» (Sez. 6 n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); rilevato, altresì, che la circostanza della collaborazione con la giustizia da parte del ricorrente sulla quale si vorrebbe fondare il suindicato più favorevole giudizio di valenza è stata già presa in considerazione dai giudici di merito proprio al fine del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. e ricordato che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico» (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473), in alcun modo riscontrabile nel caso che ci occupa; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore I