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Ordinanza — n. 5216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural errors in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pietro Semilia inadmissible, rejecting all four grounds raised against the Court of Appeal's judgment. The appellant argued for a reassessment of social danger following eight months of residential arrest and challenged the evidence regarding police control procedures and the habitual nature of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the appeal merely reiterated arguments already addressed by the lower court without presenting new facts or legal reasoning, thereby failing to meet the requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined by the appellate court without presenting new facts, evidence, or legal arguments that could alter the outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of appellate grounds Article 131-bis Penal Code social danger reassessment procedural errors in appeal mantenimento della carcerazione preventiva assenza di persecuzione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca
Sez. IJ., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
(Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
Sez. U n. 51407 del 21/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMILIA PIETRO nato a PALERMO il 09/10/1980 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DMITTO Considerato che Pietro Sennilia ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce quattro motivi; ritenuto il primo motivo - con il quale si lamenta la mancata rivalutazione della pericolosità dell'imputato dopo la detenzione in regime di arresti donniciliari per otto mesi - manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha replicato alla pedissequa doglianza contenuta nell'atto di appello segnalando che detta rivalutazione era stata svolta in pieno ossequio del decisum della Corte di cassazione con Sez.

U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 e, segnatamente, il 12 febbraio 2018; rilevato, comunque, il principio secondo cui «In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806), così differenziando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest'ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l'esigenza della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto; ritenuto che il secondo motivo - con il quale è dedotta l'assenza di prova dell'aa condotta materiale per essere stato il controllo di polizia espletato in tempi brevi, per cui l'imputato «avrebbe potuto non rendersi conto del controllo (perchè in stato di sonno profondo e/o sotto l'effetto di bevande alcoliche)» - non è consentito, in quanto reiterativo di analoga censura di appello, cui la corte territoriale ha risposto dando sintetico, ma adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto ininfluente la tesi del ricorrente, non a caso riprodotta nel ricorso in termini probabilistici; considerato, quanto alla doglianza in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la Corte ha ancorato tale diniego (p. 5 della sentenza impugnata) alla pluralità di contestazioni della stessa indole inferendone, con motivazione scevra da fratture razionali, un'abituale insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, per tale via affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione è in linea con la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.)» (Sez.

IJ., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243;

Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso di specie - come non ha mancato di rimarcare il giudice di appello - è stata irrogata una pena parametrata in misura discostantesi di poco dal minimo edittale e con il generoso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha invece provveduto a correggere la pena illegale irrogata dal primo Giudice in punto di riduzione della misura della metà, invece di 1/3, per effetto del rito abbreviato prescelto e della natura contravvenzionale del reato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale declaratoria impedisce di prendere in considerazione l'estinzione del reato per prescrizione;

Rilevato che alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novemb