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Ordinanza — n. 5214/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive style over substantive sentencing reasoning under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the appellate court used mere stylistic formulas instead of substantive reasoning regarding sentencing. The court affirmed that judges possess discretionary power to determine penalties based on the objective and subjective gravity of the crime, as outlined in Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The judge's discretion in sentencing is not subject to review on appeal provided the reasoning is arguable and not arbitrary, rejecting complaints about stylistic brevity in the motivation of the penalty.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code article 133 appeal inadmissibility judicial motivation penal gravity assessment

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013
239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DEDDA MICHELE nato a MONZA il 05/12/1977 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Michele Di Dedda ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta l'uso da parte del Giudice di appello di mere formule di stile in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, denunciato sin dall'atto di appello come eccessivo; considerato che, al contrario, sfugge a tale censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in punto di dosimetria della pena e la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso di specie - come non ha mancato di rimarcare il giudice di appello - è stata irrogata una pena parametrata disconstantesi dal minino edittale di un anno, a ragione della «oggettiva e soggettiva gravità del reato che si inscrive in un complesso di ulteriori illeciti di pari gravità, contestualmente accertati»; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ric:orrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consig