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Ordinanza — n. 5213/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to conduct a preliminary review under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this claim, noting that post-reform, only specific grounds listed in Article 448, such as legal qualification errors or penalty illegality, permit a cassation appeal against the sentencing judgment.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if it relies on the lack of a preliminary review under Article 129, as only the specific grounds enumerated in Article 448 are permitted.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 grounds preliminary review requirement sentencing judgment appeal procedural costs award allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen
pen,, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, nei confronti di Mohamed Ghorbali , nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen,, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, nei confronti di Mohamed Ghorbali , nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHORBALI MOHAMED nato il 18/02/1990 avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle erti;_l udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen,, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, nei confronti di Mohamed Ghorbali , nella parte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigl