Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Occhipinti inadmissible. The appellant challenged the second-instance court's refusal to recognize a mitigating circumstance, arguing the lower court failed to adequately address his specific grievances. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely recited general jurisprudence without engaging with the specific facts of the case, rendering the complaint abstract and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d. Igs. n. 159/2011; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically address the grounds of the contested judgment, limiting itself to general citations of case law without concrete factual engagement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI EMANUELE nato a REGGIO CALABRIA il 29/11/1976 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Emanuele Occhipinti ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure a un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello; ritenuto, per un verso che a tali censure - costituite dalla penale irrilevanza della condotta e dal mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131- bis cod. pen. - il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 4 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica e, segnatamente, quanto al diniego della scriminante l'ha ancorata alla confessata futilità dei motivi che avevano indotto l'imputato a trasgredire alla prescrizione del rientro in casa oltre che alla precedente violazione delle prescrizioni imposte, inferendone con motivazione scevra da fratture razionali, un'allarmante insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a riportare ampia giurisprudenza in tema di sindacato della Corl:e di cassazione sulle sentenze di merito, sicché la doglianza è manifestamente infondata siccome aspecifica; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Cons...