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Ordinanza — n. 5198/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5198/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; E CONSIDERATO IN IDIRITTO Considerato che Alessio Attanasio chiede, ai sensi dell'art. 45 cod. proc.pen., la remissione del processo per la grave situazione locale de:ernninatasi, tale da turbare gravemente lo svolgimento dello stesso; ritenuto che l'istanza come formulata è inammissibile soCo diversi profili; rilevato, in primo luogo, che non risulta dagli atti in possesso del Collegio che la richiesta di rimessione sia stata - secondo il chiaro disposto di cui all'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. - notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, ivi compreso il Pubblico Ministero e che detto adempimento costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 5198/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 45 cod. proc.pen., la remissione del processo per la grave situazione locale de:ernninatasi, tale da turbare gravemente lo svolgimento dello stesso; ritenuto che l'istanza come formulata è inammissibile soCo diversi profili; rilevato, in primo luogo, che non risulta dagli atti in possesso del Collegio che la richiesta di rimessione sia stata - secondo il chiaro disposto di cui all'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. - notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, ivi compreso il Pubblico Ministero e che detto adempimento costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc.pen
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Considerato che Alessio Attanasio chiede, ai sensi dell'art. 45 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Considerato che Alessio Attanasio chiede, ai sensi dell'art. 45 cod. proc.pen., la remissione del processo per la grave situazione locale de:ernninatasi, tale da turbare gravemente lo svolgimento dello stesso; ritenuto che l'istanza come formulata è inammissibile soCo diversi profili; rilevato, in primo luogo, che non risulta dagli atti in possesso del Collegio che la richiesta di rimessione sia stata - secondo il chiaro disposto di cui all'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. - notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, ivi compreso il Pubblico Ministero e che detto adempimento costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403); considerato, inoltre, che quanto lamentato dall'istante costituisce comportamento ovvero provvedimento endoprocedimentale del Giudice che, per consolidata giurisprudenza, «non possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12;2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116;

Sez. 6, n. 15741 del 23/03/2013, Conte, Rv. 255844; Sez. 4, n. 4170 del 07/11/2007, Giuliano, Rv. 238670; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 7

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023