Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning on key criminal facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bernava Agata inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for alternative factual assessments regarding her conduct and intoxication, but the appellate court had already addressed these points without assigning them decisive weight. The Supreme Court found the appeal's arguments manifestly unfounded, noting that generic knowledge does not equate to identification and that intoxication was correctly treated as an aggravating factor rather than a mitigating one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has already analyzed the contested facts without granting them decisive significance, and the appellant fails to provide specific reasoning on the core elements of the criminal charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNAVA AGATA nato a MESSINA il 25/02/1966 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bernava Agata e la memoria della difesa con cui, oltre a riportarsi ai motivi del ricorso principale (salvo a modificarne l'ordine di presentazione), si fa presente che non sarebbe stata fornita la motivazione in ordine al penultimo motivo (dovuto ad erronea numerazione degli stessi nel ricorso), evenienza che costituisce ex se motivo per assegnare ad altra Sezione il ricorso.
OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale quanto ad ipotizzata differente contestazione, è teso a dare una differente ed alternativa valutazione alle risultanze probatorie correttamente analizzate dai Giudici di merito che, nella esplicitazione delle ragioni, hanno dato conto della condotta successiva solo al fine di motivare in merito al nesso funzionale dell'attività (messo in dubbio dal ricorrente), senza che tale frammento di condotta presa in esame costituisse il fulcro della contestazione; ritenuto che, per detti motivi, inconferente risulta il secondo motivo che si riduce in una mera critica lessicale al testo della decisione, là dove si insiste su detto passaggio della sentenza che non ha inteso assegnare alcun esaustivo e determinante significato alla condotta posta in essere dalla Bernava nel corso dei fatti per cui è procedimento corrispondenti, per il resto, a quelli descritti nell'imputazione; ritenuto che riproduttivo di identica censura risulta il terzo motivo, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere ininfluente l'ubriachezza della ricorrente che genericamente e contraddittoriamente (nella parte in cui si fa cenno a problematiche psichiche ma non anche a come le stesse possano aver influito in merito alla condotta per come contestata) si afferma avesse influito, non solo sulla imputabilità, ma anche sull'elemento soggettivo, risultando corretto il rilievo secondo cui tale situazione risulta condotta irrilevante e semmai da valorizzare quale aggravante; rilevato che manifestamente infondata risulta la deduzione a mente della quale non sarebbe integrato il reato ex art. 651 cod. pen. perché la ricorrente sarebbe stata conosciuta dagli operanti, costituendo pacifico principio di diritto quello a mente del quale non sussiste sovrapponibilità tra conoscenza generica e identificazione, differenza ben messa in risalto dalla decisione di merito; ritenuto che anche l'ultimo motivo risulta manifestamente infondato avendo la sentenza motivato in merito alla congruita della pena, mentre in merito all'ipotizzata discrasia tra dispositivo letto in udienza e quello contenuto in sentenza, corretto risulta il richiamo della decisione a pacifica giurisprudenza di questa Corte in ordine alla prevalenza del primo sul secondo; rilevato che nessun effetto produce quanto prospettato nella memoria, tenuto conto che entrambi i motivi (riportati sotto lo stesso numero 4) risultano manifestamente infondati per le ragioni sopra evidenziate e pertanto compatibili con l'avviso preliminare di trasmissione del ricorso alla Settima Sezione penale e non certo afferente al parere del Procuratore generale che non partecipa alla presente procedura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell