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Ordinanza — n. 5026/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances in prison context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Balan Nicolas Daniel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly justify excluding generic mitigating circumstances, specifically citing the severity of the threat within the prison environment and the lack of repentance. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient to distinguish the case from generic mitigating scenarios based on the specific prison context.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal alleging lack of reasoning regarding the exclusion of generic mitigating circumstances is inadmissible when the appellate court has duly considered the specific context, such as the prison environment and absence of repentance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prison environment context lack of reasoning appeal inadmissible appeal Corte di Cassazione attenuazione della pena motivi di cassazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN NICOLAS DANIEL nato il 16/11/1999 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Balan Nicolas Daniel OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato la gravità della minaccia in ragione dell'ambiente carcerario in cui la stessa si è realizzata e l'assenza di resipiscenza o di condotte riparatorie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/