Administrative seizure of vehicle mischaracterized as retention; appeal dismissed for lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Milenkovic Manuel inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the seized vehicle was subject to administrative retention rather than seizure, but the Court found this argument identical to one already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the Court held that no new grounds existed to justify reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 193, comma 4, Codice della Strada; When an appellate court has already rejected a specific legal characterization of a vehicle seizure, a subsequent appeal raising the same issue is inadmissible for lack of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC MANUEL nato a RHO il 11/12/1989 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milenkovic Manuel OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta che il veicolo sottratto fosse sottoposto a sequestro amministrativo piuttosto che a fermo amministrativo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che alla violazione dell'art. 193, comma 4, Codice della Strada consegua il sequestro amministrativo del mezzo da parte dell'organo di polizia (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/202