Italian court dismisses appeal claiming prison sentence was unjustified due to offensive remarks made during a protest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Putzolu Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding him responsible for offensive remarks, claiming the context of a collective protest and his imminent release from the cell was ignored. The court rejected this, noting the appeal's arguments were generic and failed to substantiate specific claims regarding the nature of the location or the presence of multiple people, thus upholding the appellate court's factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic criticisms of the lower court's reasoning regarding the context of criminal acts, such as offensive remarks during a protest, without addressing specific legal or factual deficiencies, result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTZOLU FABIO nato a MILANO il 19/11/1986 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Putzolu Fabio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre che generico (il testo del ricorso non consente di comprendere se oggetto della censura sia la assenza del presupposto della presenza di più persone, la natura del luogo, il carattere offensivo o meno delle frasi), risulta teso ad una diversa ricostruzione degli eventi correttamente svolta dalla decisione di appello che ha dato conto del carattere offensivo delle frasi («pezzo di merda fammi uscire da qui») mentre il detenuto era in procinto di dover uscire dalla camera di pernottamento ed alla presenza degli altri detenuti presenti che si univano alla protesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19