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Ordinanza — n. 5023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal conviction for assault, upholding lower court's evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Azzi Assaghir Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly evaluated evidence regarding the presence of other witnesses and improperly excluded the defense of non-punishability. The court rejected these claims, stating that the appellate court correctly assessed the sources of proof and that the appellant's requests for alternative readings were not permitted.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the evaluation of evidence or the exclusion of specific statutory defenses is inadmissible if the lower court has correctly analyzed the probative sources and the decision is based on a congruent assessment of the facts and gravity of the offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility assault conviction upheld evidence evaluation review non-punishability defense court costs and fine circostanze aggravanti o attenuanti caso di rigore censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZI ASSAGHIR MOHAMED nato il 07/01/1997 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Azzi Assaghir Mohamed OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen., quanto al presupposto della presenza di altre persone, tende a chiedere una non consentita rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente apprezzato specie nella parte in cui ha, in via preliminare, dato atto che i pubblici ufficiali offesi erano intervenuti per impedire che una donna continuasse a subire percosse alla presenza di almeno due altri muratori che si erano avvicinati in soccorso della parte offesa; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla esclusa causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nella parte si vorrebbe veicolare una riduttiva lettura delle emergenze probatorie adeguatamente analizzate dalla Corte di appello; ritenuto che manifestamente infondato risulta il terzo motivo avendo la decisione, dopo aver analizzato la consistenza e gravità del fatto in un contesto antigiuridico, dato conto della assenza di elementi positivamente valorizzabili per le richieste attenuanti generiche anche in ragione della complessivamente congrua determinazione della pena da parte del Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso