Cassation court dismisses appeal regarding lack of non-prosecution and exemption from criminal liability for stabbing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply non-prosecution and exemption norms due to perceived risks to his family, but the court found his immediate statements contradicted these claims. The court upheld the lower court's finding that the appellant's false statements during trial rendered the conduct highly offensive, negating any claim of low offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: The court rejects arguments for non-prosecution or exemption when the appellant's own contradictory statements during the trial demonstrate a lack of genuine fear or justification for the criminal act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANERI NICOLA nato a VASTO il 17/04/1979 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Colaneri Nicola e la "memoria con motivi nuovi" attraverso cui la difesa del ricorrente insiste in merito all'annullamento della decisione. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. e all'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. quanto al delitto di cui all'art. 372 cod. pen.
è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di appello (pag. 3 sentenza) specie nella parte in cui ha ritenuto che il solo ipotizzato rischio di ripercussioni sulla compagna ed i figli (minacce asseritamente formulate proprio al momento del subito accoltellamento) non consentisse l'applicazione delle citate norme (artt. 384 e 54 cod. pen.), tanto più che nessun pericolo fu scorto dal ricorrente allorché, nell'immediatezza dei fatti, ebbe a rendere dichiarazioni di segno diverso poi smentite durante l'esame testimoniale; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo con cui si prospetta l'inoffensività della condotta in ragione dell'intervenuta condanna del suo aggressore, tenuto conto della rilevata essenziale valenza che assumevano le false dichiarazioni rese in sede dibattimentale sul fulcro della vicenda; ritenuto che proprio tale ultima valutazione ha fatto ritenere alla Corte di appello, con motivazione nel merito logica e completa non sindacabile in sede di legittimità, che la condotta non fosse potesse essere ritenuta di scarsa offensività ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec