Criminal appeal dismissed for inadmissibility; connection aggravating circumstance upheld as factually complete and non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Savastano Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated injury based on a teleological connection to a prior assault, arguing the resistance to a public official was not the sole motive. The court rejected this, noting the appellate court already established that the earlier injuries logically supported the unitary context and the specific intent to evade justice, rendering the factual reasoning complete and non-reviewable at the legitimacy stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: When the appellate court has already established a complete and logical factual basis for a teleological connection aggravating circumstance, the Supreme Court cannot re-examine the facts and must declare the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVASTANO MICHELE nato a CASERTA il 07/05/1988 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Savastano Michele OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta aggravante della connessione teleologica in ordine al delitto di lesioni è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che, proprio le lesioni avvenute attimi prima, deponevano per la unitarietà del contesto che faceva ritenere che la resistenza a pubblico ufficiale fosse finalizzata a conseguire l'impunità in merito al precedente delitto, motivazione in fatto logica e completa che non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0