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Ordinanza — n. 5017/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5017/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5017/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1965 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Spinelli Clelia OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto conto che, contrariamente da quanto affermato nel ricorso, a fronte di un generico motivo coinvolgente i due aspetti ed in assenza di palesate ragioni su cui fondare le invocate circostanze attenuanti generiche (vedere pag. 3 dell'appello), adeguata si rivela il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale a cui è stato fatto pertinente e consentito rinvio, al contempo rilevando come nessun elemento di segno positivo fosse stato prospettato, né era possibile valorizzare, in ordine alle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 dell'appello), adeguata si rivela il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale a cui è stato fatto pertinente e consentito rinvio, al contempo rilevando come nessun elemento di segno positivo fosse stato prospettato, né era possibile valorizzare, in ordine alle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale termini di ricorso ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1965 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Spinelli Clelia OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto conto che, contrariamente da quanto affermato nel ricorso, a fronte di un generico motivo coinvolgente i due aspetti ed in assenza di palesate ragioni su cui fondare le invocate circostanze attenuanti generiche (vedere pag. 3 dell'appello), adeguata si rivela il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale a cui è stato fatto pertinente e consentito rinvio, al contempo rilevando come nessun elemento di segno positivo fosse stato prospettato, né era possibile valorizzare, in ordine alle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19