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Ordinanza — n. 5016/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5016/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTORE EDOARDO nato a PESCARA il 10/01/2000 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dottore Edoardo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è complessivamente teso a prospettare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello, anche attraverso il pertinente e consentito richiamo della decisione di primo grado, ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato valorizzando, quanto a condotta posta in essere, le dichiarazioni contenute nella informativa redatta dai militari che hanno affermato di aver udito nitidamente la frase offensiva loro rivolta mentre erano impiegati in un servizio di controllo, non smentita né dal ricorrente (che non ha inteso rendere dichiarazioni in merito), né dagli altri testi presenti con costui in auto avendo solo affermato di non aver udito la frase pronunciata, affermazione - tra l'altro - ritenuta non credibile con corretti argomenti in fatto non sindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen. è complessivamente teso a prospettare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello, anche attraverso il pertinente e consentito richiamo della decisione di primo grado, ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato valorizzando, quanto a condotta posta in essere, le dichiarazioni contenute nella informativa redatta dai militari che hanno affermato di aver udito nitidamente la frase offensiva loro rivolta mentre erano impiegati in un servizio di controllo, non smentita né dal ricorrente (che non ha inteso rendere dichiarazioni in merito), né dagli altri testi presenti con costui in auto avendo solo affermato di non aver udito la frase pronunciata, affermazione - tra l'altro - ritenuta non credibile con corretti argomenti in fatto non sindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concussione oltraggio alla corte reati contro i doveri d'ufficio e professionali risarcimento alle vittime di reati reati contro i doveri di servizio infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTORE EDOARDO nato a PESCARA il 10/01/2000 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dottore Edoardo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è complessivamente teso a prospettare una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello, anche attraverso il pertinente e consentito richiamo della decisione di primo grado, ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato valorizzando, quanto a condotta posta in essere, le dichiarazioni contenute nella informativa redatta dai militari che hanno affermato di aver udito nitidamente la frase offensiva loro rivolta mentre erano impiegati in un servizio di controllo, non smentita né dal ricorrente (che non ha inteso rendere dichiarazioni in merito), né dagli altri testi presenti con costui in auto avendo solo affermato di non aver udito la frase pronunciata, affermazione - tra l'altro - ritenuta non credibile con corretti argomenti in fatto non sindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il