Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5011/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects and failure to prove civil interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Scalise Stefano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already refuted all arguments regarding the defendant's health certificate, subjective intent to evade seizure, and lack of specific mitigating circumstances. Consequently, the Supreme Court upheld the inadmissibility because the civil party had not demonstrated an active effort to protect their civil interests, a requirement for cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, 611 cod. proc. pen.; When a criminal appeal is declared inadmissible, the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine only if the civil party has actively pursued their civil compensation interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility procedural costs allocation civil party active interest Cassazione camera di consiglio evading asset seizure health certificate validity mitigating circumstances burden difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALISE STEFANO nato a ROMA il 03/04/1964 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scalise Stefano e la memoria presentata dalla parte civile Migliorini Giorgio che insiste per l'inammissibilità del ricorso OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto al mancato rinvio dell'udienza, ha escluso con motivazione completa e logica insindacabile in sede di legittimità che l'impedimento fosse assoluto in ragione del tenore del certificato inviato a mezzo PEC il giorno prima dell'udienza che rappresentava condizioni di salute guaribili che, per durata (tre giorni), erano incompatibili con la dedotta impossibilità, quanto all'elemento soggettivo, ha rappresentato che la stessa condotta del ricorrente che aveva venduto l'auto nonostante il pignoramento e il contegno assunto in udienza svoltasi nel procedimento civile allorché aveva omesso di dichiarare la vendita intervenuta un anno prima del mezzo, deponevano per la volontà di sottrarre il bene, quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato la mancata allegazione da parte della stessa difesa di elementi che giustificassero un loro riconoscimento, tenuto conto della condotta complessivamente assunta nel corso della procedura esecutiva; rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità già rilevata dall'Ufficio addetto al preliminare vaglio operato da questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così