Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to cite specific legal violations regarding non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dany Cannizzaro inadmissible due to generic grounds and a failure to properly cite specific legal violations. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the lower court's assessment of offensiveness sufficient and the new arguments merely repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 337 e 582 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific correlation with the contested decision, failing to identify the precise legal errors or violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO DANY nato il 05/07/1984 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cannizzaro Dany OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività della condotta e ciò a prescindere dal carattere ostativo della fattispecie in esame; rilevato che il secondo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.
è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il