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Ordinanza — n. 5006/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific motivation comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Astegiano Lorenzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in the sentence, but the court found his grounds generic because they merely repeated issues raised in the lower court appeal without specifically addressing the territorial court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the deviation from the statutory minimum penalty.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the arguments presented in the appeal, thereby violating the requirement of specificity.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility lack of motivation comparison specificity requirement appeal repetitive grounds cassation procedural costs fine sanzione disciplinare dell'avvocato sospensione di pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTEGIANO LORENZO nato a BRA( ITALIA) il 24/09/1989 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Astegiano Lorenzo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena è censura riproduttiva di analoga questione posta in sede di gravame e generica nella parte in cui non si confronta con la dettagliata motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato i plurimi motivi alla base del discostamento dal minimo edittale (pag. 3); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19