Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific correlation between challenged and cited reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for vices of motivation regarding public official resistance, recidivism, and sentencing, but the court found these arguments merely reproduced the lower court's reasoning without specific correlation. Consequently, the decision was upheld because the appellant failed to demonstrate how the cited reasons directly contradicted the specific facts and legal logic of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation between the reasons cited in the appeal and the facts or legal reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GERARDO nato a CERIGNOLA il 16/05/1979 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dilernia Gerardo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alle contestate resistenze a pubblico ufficiale (capi a e c) è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che il secondo motivo con cui su deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti e, in genere, in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico e riproduttivo di identica censura a cui la Corte di appello ha dato effettiva risposta, da un canto, riducendo la pena anche a cagione delle concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, d'altro canto, evidenziando come la condotta posta in essere e i precedenti penali, di cui uno specifico commesso poco tempo prima, denotassero una maggiore pericolosità; che, pertanto, la decisione dà adeguatamente conto, anche in ragione della minimale pena base ed aumento per la continuazione delle ragioni della stessa riduzione della pena ritenuta congrua per come complessivamente rideterminata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci