Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding aggravated penalty due to specific prior offenses and aggressive conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Piero Risiglione inadmissible, rejecting his claim regarding the alleged violation of law concerning recidivism. The appellate court had already refuted this argument by highlighting numerous specific and recent prior offenses committed under the same title, alongside the aggressive nature of the defendant's conduct during the military intervention. Consequently, the court upheld the increased sentence based on these established facts and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, quarto comma, cod. pen.; The court rejects an appeal claiming violation of law regarding recidivism when the lower court has adequately refuted the argument by citing specific prior offenses and the defendant's aggressive conduct, thereby justifying the increased penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISIGLIONE PIERO nato a CHIVASSO il 14/01/1978 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Risiglione Piero OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva contestata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto i plurimi precedenti, specifici e recenti per lo stesso titolo di reato, e la modalità della condotta pesantemente aggressiva, protrattasi durante la lunga fase dell'intervento dei militari, elementi giudicati significativi dell'apprezzata maggiore pericolosità idonea a giustificare l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01