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Ordinanza — n. 5003/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific factual and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Hammouda Mouhcine's appeal against the Brescia Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The court found the appellant's criticism of the punitive treatment to be generic and devoid of specific factual or legal arguments supporting the challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds cited are generic and lack specific articulation regarding the factual and legal reasons underlying the objection.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation sentencing review procedural dismissal attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMOUDA MOUHCINE nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hammouda Mouhcine OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di articolata motivazione in merito alle ragioni in fatto e diritto alla base dell'impugnazione, avendo la Corte territoriale dato conto della pena base determinata nel minimo, dopo aver evidenziato quali fossero le ragioni che non consentivano di concedere le attenuanti generiche, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/