Italian Court dismisses appeal claiming lack of statutory mitigation application and sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Riccardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory mitigation under Article 385 of the Penal Code and imposed a disproportionate sentence. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the territorial court had already refuted the assertion that the appellant intended to evade control at the time of flagrant arrest and confirmed the sentence was based on the minimum base penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 386, cod. pen.; The appeal alleging a failure to apply statutory mitigation and a disproportionate sentence is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the lower court's factual findings regarding the appellant's conduct and sentencing basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 27/08/1996 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Riccardi Alessandro OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e in merito al trattamento sanzionatorio sono, oltre che generici (non si confrontano con le ragioni della decisione), riproduttivi di identiche censure avendo la Corte territoriale smentito che il ricorrente intendesse costituirsi all'atto dell'accertamento avvenuto in flagranza (allorché tentava di rientrare frettolosamente in casa per eludere il controllo) e che la pena era stata comunque determinata partendo dal minimo della pena base e che la pena, pertanto, fosse congrua anche in ragione delle riconosciute circostanze generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/