Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to precluded balancing of generic mitigating circumstances against specific recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cardone Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to balance generic mitigating circumstances against a specific, infraquinquennial recidivism. The court ruled that Article 69, paragraph 4 of the Penal Code precludes considering generic mitigating circumstances as prevailing over specific recidivism, making the balance issue non-demandable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; The possibility of balancing generic mitigating circumstances against specific infraquinquennial recidivism is precluded by law, rendering such a balance non-demandable to the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1971 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cardone Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, oltre che riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello, è manifestamente infondato tenuto conto della preclusa possibilità ex art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, risultando, invero, questione non demandata al vaglio della Corte di appello quella afferente alla sussistenza della recidiva, tema niente affatto sovrapponibile a quello relativo al contestato bilanciamento in termini di equivalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/