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Ordinanza — n. 4998/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and illogical penalty assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alessandro Ferroni's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to prove whether other patrons heard the insults and criticized the lack of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already refuted by the appellate decision and found the penalty assessment logical.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already refuted by the appellate court or if the penalty determination is not illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of refuted arguments lack of new evidence generic mitigating circumstances illogical penalty assessment reato di coazione attenuazione libera della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRONI ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/07/1980 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferroni Alessandro OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 341-bis cod. pen. perché sarebbe rimasta indimostrata la circostanza che altre persone, oltre al gestore del bar, avrebbero sentito le offese è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come anche gli avventori del bar le avessero percepite come anche confermato dallo stesso gestore, avendo rilevato correttamente come non fosse necessario sentire ognuno degli astanti; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura, sotto il profilo della motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la decisione evidenziato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta nonostante fosse sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, valorizzando come i militari fossero riusciti a riportarlo alla calma solo dopo vari tentativi, tanto da nuovamente ritornare, dopo essere rincasato, sullo stesso posto, motivazione in ordine alla adeguatezza complessiva della determinazione della pena che, in quanto non illogica, si sottrae al vaglio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso