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Ordinanza — n. 4997/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-exhaustion of grounds and repetition of issues already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Vincenti Alessio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a balanced consideration of mitigating circumstances and challenged the sentence's adequacy regarding the offender's conduct. The court rejected these claims because the first ground was never raised in the appellate judgment and the second ground merely repeated an issue already fully resolved by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is not deduced in the appellate judgment or if it reproduces an issue already decided by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-exhaustion of grounds repetition of issues mitigating circumstances procedural costs attenuazione della pena sanzioni penali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
Art. 366, cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENTI ALESSIO nato a FIRENZE il 05/07/1969 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vincenti Alessio OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui, sotto la prospettata questione del bilanciamento tra circostanze introduce quella per nulla assimilabile dell'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen.

è questione indeducibile in quanto non dedotta nei motivi di appello; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la determinazione della pena è riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale aveva dato adeguata risposta rilevando come quella irrogata, appena al di sopra del minimo edittale anche per le concesse attenuanti generiche, costituisse pena adeguata anche in ragione della apprezzata intensità del dolo e gravità della condotta caratterizzata per l'avvenuto allontanamento in altro comune per mezzo di un'autovettura; rilevato che le stesse ragioni alla base della non scarsa offensività del fatto hanno giustificato l'esclusa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il