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Ordinanza — n. 4994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishability due to lack of criminal intent and insufficient evidence of evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giada Levanovich inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding criminal intent and in not recognizing non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the appellate court already adequately refuted the arguments regarding the adequacy of the control measures and the severity of the evasion given the defendant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged defects in reasoning are merely repetitions of censure already sufficiently refuted by the appellate court, which has correctly assessed the lack of criminal intent and the severity of the evasion based on the specific circumstances and prior record.

Parole chiave

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non-punishability criminal intent appeal inadmissibility Article 131-bis procedural censure evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANOVICH GIADA nato a VITTORIO VENETO il 15/08/1991 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Levanovich Giada OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, da un lato, ha rilevato l'adeguatezza del controllo effettuato in due differenti momenti a cui non era seguita, nonostante il certo funzionamento del campanello, una risposta, dall'altro, come proprio l'evasione in tempo di notte per un non minimale lasso di tempo facesse ritenere il fatto non scarsamente offensivo anche in ragione dei plurimi precedenti penali per furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 19/0