Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court correctly assessed voluntary injuries and active conduct against military officers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Lamoglie's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lamoglie argued that the lower court erred in characterizing his actions as aggravated injuries against military personnel rather than mere passive resistance. The appellate court had already refuted this by noting the defendant actively pushed officials and caused voluntary injuries, which could not be absorbed by a defense of passive resistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging a conviction for aggravated injuries against military officers is inadmissible when the lower court has correctly established that the defendant's active conduct and voluntary infliction of harm exceed the scope of passive resistance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMOGLIE MARCELLO nato a VERBICARO il 17/12/1982 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lamoglie Marcello OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. e le lesioni aggravate nei confronti dei militari è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegno qualificabile di resistenza passiva, ma avesse cagionato lesioni ed avesse spintonato i pubblici ufficiali, rilevando come le lesioni provocate fossero volontarie e non certo assorbite nell'ipotesi della resistenza, conclusione che il ricorrente tenta di confutare demandando a questa Corte una preclusa rivalutazione nel merito di risultanze processuali correttamente apprezzate nella pertinente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19