Italian Court dismisses appeal on Article 337 Penal Code resistance charge due to precluded re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kevin Noblea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding that he pushed a public official rather than merely exhibiting passive resistance under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this argument because the appellate court had already adequately refuted the claim and the appellant's request for a new evaluation of factual findings was precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual findings already adequately assessed by the appellate court, rendering appeals based on such precluded requests inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBLEA KEVIN nato a COSENZA il 25/10/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Noblea Kevin OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegno qualificabile in termini di resistenza passiva, ma avesse spintonato il pubblico ufficiale, conclusione che la difesa tenta di confutare attraverso la preclusa richiesta a questa Corte di una rivalutazione di risultanze processuali adeguatamente apprezzate nelle competenti sedi di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0