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Ordinanza — n. 4990/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonino Saltalamacchia inadmissible. The appellant argued for procedural violations and liability for assault and slander, but the Court found these grounds to be generic and merely repetitive of censure already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, manifestly unfounded, or merely reproduce censure already adequately refuted by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal repetition of rejected censure violation of law defense court costs and fine motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTALAMACCHIA ANTONINO nato a LIPARI il 07/09/1952 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saltalamacchia Antonino OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti di lesioni e calunnia contestati sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 10); ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello pedissequamente fornito risposta su ogni profilo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0