Italian Court dismisses appeal as generic grounds fail to rebut appellate court's specific factual findings on habitual conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Mancuso's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and requested mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly evaluated his specific criminal history and found the conduct habitual. The Supreme Court rejected these arguments as generic and repetitive, noting the appellant failed to provide specific rebuttal to the established facts regarding his prior offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A generic appeal alleging violation of law or lack of motivation is inadmissible when the lower court has already adequately addressed and refuted the specific factual grounds raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO LUIGI nato a MESSINA il 11/11/1963 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mancuso Luigi OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l'abitualità della condotta in considerazione dei precedenti specifici, cirocostanza che non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente che si è soffermato a criticare la sola parte della decisione che ha escluso la sussistenza della scarsa offensività della condotta; ritenuto che il motivo con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre ad osservare come la quantificazione della pena si fosse stata individuata nel minimo edittale, ha valorizzato i rilevanti precedenti penali anche specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il