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Ordinanza — n. 4988/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances argument is repetitive and contradicted by prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Morana Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found this argument repetitive of a previously refuted claim. The court determined the appeal failed because the appellant's subde behavior in justifying his removal from his residence was already properly evaluated by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged legal violation is merely a repetition of a previously refuted argument, particularly when the appellant's conduct has already been adequately evaluated by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument generic mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende attenuazione della pena ritiro della querela penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 376 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANA VITO nato a PALERMO il 24/05/1978 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Morana Vito OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la condotta subdola posta in essere al fine di giustificare l'allontanamento dall'abitazione in uno ai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/