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Ordinanza — n. 4987/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts and merit review by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Salvatore Pasqualini inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding drug acquisition and sentencing, but the lower court had already fully assessed the conflicting police statements and the minimal deviation from the statutory minimum. Consequently, the court rejected the request for a new factual evaluation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: When an appeal merely requests a re-evaluation of facts already comprehensively assessed by the court of appeal without presenting new evidence or legal grounds, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new facts drug acquisition liability sentencing review procedural costs Cassation jurisdiction factual re-evaluation adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI MARIO SALVATORE nato a TAORMINA il 09/02/1964 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pasqualini Mario Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è declinato in fatto allorché il ricorrente confuta le ragioni di merito richiedendo una rivalutazione delle risultanze processuali che la Corte di appello ha avuto modo di apprezzare con completezza nella pertinente sede allorché ha osservato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non fossero solo differenti in merito alla identificazione del soggetto da cui avrebbe acquistato lo stupefacente, in precedenza indicato per nome e cognome, ma anche in ordine alle modalità diretto in cui era avvenuto l'acquisto ad opera del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la quantificazione della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la stessa fosse stata congruamente determinata anche in considerazione del minimale scostamento dal minimo edittale nonostante l'applicata della ritenuta continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il