Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific correlation with lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Ferro inadmissible due to the generic nature of his arguments. Ferro alleged cumulative defects in reasoning regarding criminal liability and electronic monitoring, but failed to specifically correlate his claims with the lower court's actual findings on the intercom system and lack of an electronic bracelet. The court ruled that without addressing the specific reasons for rejecting mitigating circumstances and the defendant's criminal history, the appeal violates procedural requirements for specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the portions of the contested decision they are intended to challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO TOMMASO nato a MESSINA il 27/01/1977 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferro Tommaso OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha apprezzato l'adeguatezza del controllo anche in ragione del funzionamento del citofono, avendo, inoltre, la Corte smentito che il ricorrente fosse munito del braccialetto elettronico tale da consentire, se del caso, la verifica dell'allontanamento; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il secondo motivo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce del non breve allontanamento e per la presenza di numerosi e gravi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis