Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal personally filed by the defendant inadmissible de plano. The defendant, Lakhdar Abderrahman, sought to challenge a sentence reduction regarding escape charges, arguing flaws in the appellate court's reasoning. The court rejected the petition because the law requires such documents to be signed by a registered defense attorney, not the accused directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the petition, memorials, or new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHDAR ABDERRAHMAN nato a CASTELFRANCO VENETO il 08/11/2002 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdat-s-a-kwiscLalle_par_ti÷ C79 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Lakhdar Abderrahman ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che, in ordine al delitto di cui al capo a), in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, su richiesta concordata delle parti ex art. 599-bis cod. pen., ha ridotto la pena in ordine al delitto di evasione, confermando nel resto.
2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto alla determinazione della pena, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il