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Ordinanza — n. 4984/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific connection to the appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gaetano Santovito's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding sentencing responsibility and mitigating circumstances. Santovito alleged cumulative defects in the lower court's reasoning but failed to provide specific links between his criticisms and the actual grounds used by the Taranto Court of Appeal. The court ruled that without such specificity, the appeal violates procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific connection to the reasoning of the contested decision, failing to demonstrate how the lower court's arguments were flawed.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal specificity requirement sentencing responsibility mitigating circumstances procedural defect Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GAETANO nato a TARANTO il 08/03/1981 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santovito Gaetano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva censura; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della biografia criminale tenuto conto dei precedenti penali per gravi reati idonei a dimostrare una tendenza a violare le prescrizioni impostegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso