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Ordinanza — n. 4983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion non-punishment clause due to insufficient offensiveness assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Irrera Santi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishment clause for tax evasion under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the appellate court correctly found the evasion sufficiently offensive because the appellant exploited a work authorization to travel with his family.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The non-punishment clause for tax evasion does not apply when the evasion is sufficiently offensive, such as when the taxpayer exploits a work authorization to travel with family members.

Parole chiave

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tax evasion non-punishment clause Article 131-bis sufficient offensiveness work authorization family travel inadmissible appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRRERA SANTI nato a MESSINA il 24/03/1974 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Irrera Santi OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione per aver il ricorrente approfittato della autorizzazione concessa per attività lavorativa al fine di recarsi altrove con moglie e figlio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/