Ordinanza — n. 4982/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILIA GIUSEPPE nato a TORINO il 04/04/1977 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Giuseppe Pilia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), escludendo ogni diversa qualificazione giuridica del fatto più favorevole al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), escludendo ogni diversa qualificazione giuridica del fatto più favorevole al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILIA GIUSEPPE nato a TORINO il 04/04/1977 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Pilia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), escludendo ogni diversa qualificazione giuridica del fatto più favorevole al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 20