Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo Lombardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it failed to critically analyze the lower court's reasoning. Additionally, the court rejected the second ground regarding sentencing discretion as manifestly unfounded and inconsistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 647 c.p.; The appeal must be specific and critically analyze the lower court's reasoning; generic complaints or lack of correlation between arguments and the decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANGELO nato a AOSTA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Lombardi e le conclusioni scritte depositate; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello specificamente devolute (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, inoltre, le ulteriori censure, in punto di responsabilità con riguardo all'art. 647 cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto, oltre ad essere implicitamente disattese dalla motivazione del giudice dell'appello, sono in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentatívo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); rilevato, pertanto - con assorbimento di ogni altra argomentazione anche in relazione alle conclusioni scritte - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis