Cassation appeal dismissed because sentencing discretion cannot be reviewed unless arbitrary or illogical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Esef Huseinovic inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued against the specific penalty, but the Court held that sentencing involves judicial discretion which cannot be challenged unless the decision lacks sufficient motivation or constitutes arbitrary reasoning. Since the lower court adequately justified its choice of a below-average sentence using standard expressions like 'congruous' and 'fair', the appeal failed to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Sentencing discretion is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogical, requiring only sufficient motivation rather than detailed calculation when a below-average penalty is imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINOVIC ESEF (CUI 01F8WH7) nato il 24/12/1970 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Esef Huseinovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2