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Ordinanza — n. 4979/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and insufficient argumentation regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific arguments and insufficient reasoning on sentencing. The appellant failed to critically analyze the lower court's decision on subjective elements and merely repeated generic points already rejected on appeal. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing that judges have broad discretion in sentencing which does not require exhaustive justification for every mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: An appeal must be specific and critical; generic repetition of rejected arguments renders it inadmissible, and sentencing discretion does not require detailed motivation for every mitigating circumstance when the penalty is below the average.

Parole chiave

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lack of specificity appeal sentencing discretion criminal law inadmissible criminal appeal mitigating circumstances rejection critical analysis requirement cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAFINA RICCARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/10/1986 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Pio Casafina; ritenuto che primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, il ricorrente non si confronta con la dichiarazione di inammissibilità, per mancanza di specificità, del relativo motivo di appello in punto di responsabilità, meramente e genericamente riproposto in questa sede (si veda, in particolare, pag. 1); considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 1); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ot