Italian Court dismisses appeal claiming sentencing mitigation is denied, citing manifestly unfounded arguments against established law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fridhi Hafedh inadmissible due to the manifestly unfounded nature of his claim regarding sentencing mitigation. The appellant argued for the application of Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments to be in clear conflict with statutory data and consolidated case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the contested sentencing mitigation is manifestly unfounded, as the lower court's merit evaluations are free from motivational defects and cannot be reviewed, especially when the appellant's arguments contradict established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIDHI HAFEDH (CUI 04Q8UX) nato il 10/07/1986 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hafedh Fridhi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, a fronte di valutazioni di merito esenti da criticità motivazionali giustificative e, pertanto, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2023