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Ordinanza — n. 4977/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mario Santarella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked concrete specificity regarding the sentencing and mitigating circumstances, noting that judges properly exercised their discretion without needing exhaustive detail for sentences below the average. Consequently, the court ruled that a general reference to negative elements was sufficient to justify the denial of generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks concrete specificity in its arguments regarding sentencing or mitigating circumstances, provided the lower court has adequately explained its reasoning based on decisive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack concrete specificity sentencing discretion generic mitigating circumstances Cassation procedural rules ordinanza comunale pubblicità di occasioni di libidine protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLA MARIO nato a CERIGNOLA il 14/10/1979 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Santarella; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobr