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Ordinanza — n. 4974/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Meci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on evidence, the validity of a threat, and the exclusion of recidivism, but the Court found these grounds too generic and contrary to established case law. Consequently, the Court rejected the request for a re-evaluation of facts, citing the lower judges' well-reasoned decisions as sufficient and correct.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual distortions or presents arguments manifestly unfounded and contrary to settled jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded contrary to precedent court costs and fine minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, Alberto
Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia
Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 32390 del 16/04/2008, Martucci
260324; Sez. 6, Sentenza n. 32390 del 16/04/2008, Martucci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECI VINCENZO nato a PATERNO il 27/01/1975 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Meci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); osservato che il secondo motivo, con il quale si lamenta l'inidoneità della minaccia, è a- specifico e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, dep. 2022, Alberto, Rv. 282666;

Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, Sentenza n. 32390 del 16/04/2008, Martucci, Rv. 240650), correttamente applicata nella specie (si vedano pagg. 8 e 9); considerato che l'ultima censura, con la quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ot