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Ordinanza — n. 4973/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual specificity in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Santangelo inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant contested the reasoning behind a declaration of responsibility but offered only generic complaints without pinpointing exact legal errors or referencing specific passages in the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural requirement of substantiating grievances with precise legal arguments and factual references.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity, fails to identify the exact legal grounds for the complaint, and does not provide concrete references to the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic complaints procedural requirements declaration of responsibility ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO ALESSANDRO nato a MILANO il 14/10/1980 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Santangelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di specificità e non consentito in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, in fatto e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2023.