Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court failed to properly address the remission of the complaint and the evidentiary value of the victim's statements, but these arguments were merely repeated without critical analysis. The court ruled that the appeal lacked the necessary logical connection to the contested decision's reasoning, resulting in its rejection and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the contested decision's reasoning with specific grounds, rendering it generic and disconnected from the judgment's explicit arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA ANGELO nato a NAPOLI il 08/06/1973 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Laezza; ritenuto che il ricorso, con il quale si lamenta la mancanza della condizione procedibilità in relazione all'intervenuta rimessione di querela nonché la carenza di prova della penale responsabilità con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 con la precisazione in ordine al legittimo procedimento di acquisizione dibattimentale delle dichiarazioni della persona offesa, idonee a superare la questione della remissione tacita della querela e non costituenti l'unico elemento di prova in quanto affiancate dalle ammissioni dell'imputato, così non venendo in considerazione quanto previsto dall'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 o