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Sentenza — n. 4971/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4971/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG MBAYE nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Mbaye Niang; rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria; che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria indennizzo per carcerazione preventiva stato di bisogno
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG MBAYE nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mbaye Niang; rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria; che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.