Sentenza — n. 4971/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG MBAYE nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Mbaye Niang; rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria; che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG MBAYE nato il 10/01/1968 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mbaye Niang; rilevato che il primo motivo di ricorso, eccepisce una violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pecuniaria; che il motivo era stato dedotto in appello e la Corte di merito ha motivato con unico argomento (prognosi di inadempimento per condizioni economiche disagiate) che non risulta pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274; Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928); che, pertanto, la non manifesta infondatezza del motivo impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 24 ottobre 2023.