Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4970/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion lacks arbitrary error and meets statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Adrian Arturo Beato inadmissible regarding the sentencing decision. The appellant argued against the specific penalty imposed, but the court found the judge adequately fulfilled the burden of argumentation by referencing decisive elements and using standard phrases like 'congruous penalty.' Consequently, the court ruled that the determination was not arbitrary or illogical, thus precluding cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Sentencing discretion is not subject to cassation review unless the determination results from mere arbitrage or illogical reasoning, provided the judge's reasoning is sufficient and not arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion cassation inadmissibility penal discretion arbitrary reasoning judicial motivation criminal appeal penal proportionality proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEATO ADRIAN ARTURO nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adrian Arturo Beato; ritenuto che il motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottobre 2