Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet specificity requirements under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a lack of subjective elements in the crime and delays in filing the complaint, but these claims were deemed too generic and disconnected from the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the arguments as indeterminate and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to critically analyze the contested decision's arguments or demonstrating a logical correlation between the defense's claims and the judgment's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARO PIER GIUSEPPE nato a TORINO il 20/04/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pier Giuseppe Tarò; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e la tardività della querela, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisìone impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 6 sulla procedibilità e pag. 7 sulla responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso, il 24 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Gio anna Verga DEPO • t