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Ordinanza — n. 4968/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Riccobono's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant contested the sentencing by claiming a special mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, but the court found his arguments generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 581, cod. proc. pen.: An appeal must contain specific grounds critically analyzing the lower court's reasoning; generic complaints lacking a direct correlation to the decision's complexity are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal special mitigating circumstance Criminal Procedure Code sentencing review violazione dell'ordine pubblico divieto di demolizione ordinanza governativa d'urgenza

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo Riccobono; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
Art. 581, cod. proc. pen.
e, conseguentemente, la dosimetria della pena irrogata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
e, conseguentemente, la dosimetria della pena irrogata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBONO VINCENZO nato a PALERMO il 08/04/1966 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Riccobono; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e, conseguentemente, la dosimetria della pena irrogata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob